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⛽️ Recupero Accise Gasolio Commerciale (3° Trimestre 2026): pubblicata la Nota dell’Agenzia delle Dogane

venerdì, 2 Ottobre 2026 | NEWS

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con la nota ufficiale prot. 642547 del 30 settembre u.s, ha pubblicato le modalità operative per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio commerciale relative ai consumi effettuati nel terzo trimestre 2026 (dal 1 luglio al 30 settembre 2026).

Questo trimestre presenta una struttura particolarmente complessa a causa di diversi interventi normativi che hanno rideterminato temporaneamente le aliquote di accisa e introdotto nuove modalità operative.

 Le novità principali del 3° Trimestre 2026

  1. Obbligo di invio ESCLUSIVAMENTE TELEMATICO per la compensazione A decorrere dal 1° ottobre 2026, le dichiarazioni con richiesta di credito in compensazione (Modello F24) devono essere inviate esclusivamente tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. Non è più consentito l’invio tramite PEC o in formato cartaceo per questa modalità. La presentazione via PEC o cartacea resta ammessa solo per chi richiede il rimborso in denaro.

  2. Riduzione dei tempi di silenzio-assenso I tempi di maturazione del silenzio-assenso per l’utilizzo del credito passano a 30 giorni.

  3. Pluralità di aliquote e suddivisione nei Quadri A-1 / A-15 A causa delle varie rideterminazioni temporanee dell’aliquota di accisa ordinaria e delle specifiche regole per i gasoli paraffinici (HVO), gli importi rimborsabili variano a seconda del periodo esatto di rifornimento. Il modello di dichiarazione include infatti 13 quadri specifici (da A-1 ad A-13) più 2 quadri residuali (A-14 ed A-15) per i rifornimenti da serbatoi/distributori privati.

  4. Trattamento del carburante HVO Per l’HVO (gasolio paraffinico da sintesi o idrotrattamento), l’importo rimborsabile varia in base al possesso delle certificazioni di sostenibilità (art. 3, c. 4, D.Lgs. 43/2025). Qualora non si abbiano informazioni certe dal fornitore, si applica a tutela dell’esercente l’aliquota di rimborso minore prevista per il periodo.

Requisiti e veicoli ammessi

  • Soggetti aventi diritto: Imprese di autotrasporto merci (in conto terzi e conto proprio con veicoli di massa complessiva ≥ 7,5 tonnellate) ed imprese di trasporto persone.

  • Esclusioni: Restano esclusi dal beneficio i consumi effettuati da veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

👉 Nota informativa Ufficiale dell’Agenzia delle Dogane – Prot. 00642547 del 30/09/2026 (PDF)]

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