ASSOCIAZIONE AUTOTRASPORTATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

🚚 Applicazione delle norme sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci: nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

venerdì, 7 Novembre 2025 | NEWS

ll Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la nota n. 0013485 del 4 novembre 2025, in cui ha chiarito l’applicazione dell’art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005, come sostituito dall’Articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73 (convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105), che disciplina i tempi di attesa ai fini del carico e scarico delle merci con l’obiettivo di fornire un orientamento applicativo per superare le diverse interpretazioni e garantire un regime univoco per la continuità del servizio di autotrasporto.

Tra i punti esaminati sono di particolare importanza:

✅Nessuna Derogabilità: A differenza della precedente formulazione, la norma non prevede alcuna clausola che ne consenta la deroga da parte degli accordi contrattuali tra le parti. Il silenzio sul punto, combinato con la rubrica dell’articolo 4 del D.L. 73/2025 (“Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto”) e con il carattere “stringente e dettagliato” ribadito dal MIT, rende la disciplina imperativa.

✅Nel periodo di franchigia NON sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico;

l’indennizzo è dovuto integralmente (100 euro) anche per il superamento dei tempi di franchigia (comma 2) o di carico e scarico definiti nel contratto di trasporto (comma 3) inferiori all’ora.

In sintesi:

  • Tempo di attesa (max 90 minuti di franchigia): Prima dell’inizio delle operazioni.
  • Tempo di operazione (tempo contrattuale): L’esecuzione materiale del carico/scarico.

Entrambi, se superati, fanno scattare l’indennizzo di 100 euro/ora

 

📜Cosa prevede l’art. -bis del D.Lgs. 286/2005

  1. I tempi di attesa del vettore al di fuori dei luoghi di carico o scarico e comunque prima dell’inizio delle operazioni, inclusi i tempi per le necessarie operazioni preliminari, non possono superare il limite di novanta minuti per ciascuna operazione di carico o di scarico. Tale limite costituisce periodo di franchigia.
  2. In caso di superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, l’indennizzo dovuto al vettore è calcolato in ragione di cento euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. L’importo dell’indennizzo è aggiornato annualmente, in ragione dell’indice ISTAT FOI. Il caricatore e il committente sono tenuti in solido a corrispondere al vettore l’indennizzo, fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell’effettivo responsabile.
  3. L’indennizzo di cui al comma 2 è dovuto anche qualora siano superati i tempi indicati contrattualmente per l’esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico. In tale caso, non si applica il periodo di franchigia di cui al comma 1 e l’indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
  4. L’indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia o dei tempi di esecuzione delle operazioni sia imputabile al vettore.
  5. Le informazioni relative al luogo, all’orario e alle modalità di accesso dei veicoli, nonché ai tempi di esecuzione delle operazioni di carico o di scarico sono fornite al vettore, in forma scritta o con gli strumenti digitali, dal committente, dal caricatore e dagli altri operatori della filiera. In caso di omissione di tali informazioni, in assenza di indicazioni, al vettore è consentito dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni tramite i sistemi di geolocalizzazione satellitare installati sul mezzo o mediante i dati del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
  6. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del carico e alla distribuzione dei pesi, nel rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale

 

Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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