Con riferimento alla recente normativa in materia di targhe prova, alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti (si veda il nostro articolo consultabile al seguente link: https://urly.it/3a4w3) la Polizia stradale ha emanato un’ulteriore circolare con lo scopo di portare a conoscenza ed uniformare il comportamento degli operatori della Polizia Stradale
Si riportano alcuni punti principali:
Ambito di applicazione:
- L’autorizzazione alla circolazione di prova permette la circolazione di tutte le categorie di veicoli. Non rileva l’indicazione, eventualmente presente sull’autorizzazione, a proposito della categoria per la quale è stata rilasciata, trattandosi di un’indicazione con valenza esclusivamente fiscale.
- L’utilizzo è possibile anche su veicoli non in regola con gli obblighi di revisione. L’obbligo di copertura assicurativa è assolto dal titolare dell’autorizzazione, anche se il veicolo è munito di carta o certificato di circolazione.
- L’impiego della targa prova in Italia su un veicolo immatricolato all’estero è consentito solo per quei Paesi con i quali vi sono accordi di reciprocità. La targa prova italiana non può utilizzarsi su veicoli immatricolati all’estero, fatti salvi quelli importati in Italia ma in attesa di immatricolazione per i quali la targa prova è utilizzabile per le finalità previste dalla legge.
- Sui veicoli radiati per l’esportazione, i commercianti possono fare uso della targa prova per condurre il mezzo nel luogo in cui staziona la bisarca del vettore incaricato del trasporto all’estero; è tuttavia necessario che l’operatore commerciale ed il vettore si trovino nello stesso territorio comunale e che, sul mezzo radiato, vi sia la lettera di vettura CMR timbrata dall’impresa di autotrasporto.
Posizionamento della targa sul veicolo
La targa prova va collocata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione. La targa prova non deve necessariamente essere collocata nell’apposito alloggiamento (cd porta targa), non deve essere illuminata nelle ore notturne e non deve rispettare gli angoli minimi di visibilità imposti dal regolamento di esecuzione del cds.
Soggetti che devono essere presenti a bordo del veicolo durante la circolazione di prova.
Deve essere presente il legale rappresentante dell’impresa (in alternativa della sede secondaria o dell’unità locale, se titolari dell’autorizzazione) o un soggetto da questi delegato. La delega deve essere nominativa, sottoscritta dal predetto rappresentante e può essere utilizzata senza limitazioni temporali o di percorso. Non è previsto che a bordo del mezzo, vi sia idonea documentazione atta a dimostrare il rapporto di collaborazione.
Rinnovabilità dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
Il rinnovo dell’autorizzazione è possibile entro il termine massimo di 6 mesi successivi alla scadenza, con obbligo di restituzione della medesima insieme alla targa entro 10 gg dalla scadenza del predetto termine. Trascorso quest’ultimo termine, l’UMC comunica la mancata restituzione alla Polizia stradale per il ritiro dell’autorizzazione e della targa prova. Il ritiro che non è possibile prima che siano scaduti i 6 mesi di cui sopra, durante i quali l’autorizzazione non è comunque utilizzabile essendo scaduta di validità.
Per gli ulteriori requisiti, prescrizioni e per le sanzioni in caso di violazione in materia di utilizzo della targa prova si rimanda alla lettera della circolare
Circolare della Polizia Stradale