Entro il 31 dicembre 2024 vige l’obbligo sostituire il tachigrafo analogico o digitale non smart con un “tachigrafo intelligente”, come previsto dall’art. 2 comma 2 del del Regolamento 2020/1054, sull’obbligo di montaggio del tachigrafo intelligente di seconda generazione (SMT2) sui veicoli di massa superiore alle 3,5 ton utilizzati nei trasporti internazionali, che siano ancora muniti dei tachigrafi analogici o dei tachigrafi digitali non intelligenti.
E’ prevista un’ulteriore scadenza, al 19 agosto 2025, in cui si prevede il cd obbligo del “retrofit” ed è prevista per:
- veicoli impiegati nei trasporti internazionali che montino il tachigrafo intelligente di prima generazione;
- sui veicoli immatricolati dal 21 agosto 2023 con il cd. tachigrafo di transizione ed utilizzati anche nei soli trasporti nazionali, in attesa dell’attivazione dello strumento di autenticazione del segnale OSNMA
In caso di accertamento, l’omissione di adeguamento può comportare sanzioni pecuniarie (da 866 a 3.464.000 euro) sia accessorie amministrative, quali sospensione patente o eventuale fermo amministrativo.