E’ entrato in vigore, dallo scorso 29 maggio,
decreto legislativo 77/2025, che ha introdotto delle modifiche al d.lgs 27/2023 in attuazione della disciplina comunitaria sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, che incidono anche sulla
vigilanza di competenza dell’Ispettorato.
Gli ispettori del lavoro potranno accedere, in quanto autorità competente ai controlli nel settore, ai dati contenuti nel sistema di classificazione del rischio, programmando così ispezioni mirate direttamente nelle sedi delle aziende di autotrasporto, senza dover attendere segnalazioni specifiche.
Il calcolo del fattore di rischio di un’impresa avviene tenendo conto del numero, gravità e frequenza delle infrazioni.
Le infrazioni prese in considerazione sono quelle elencate nell’allegato III al decreto 144/2008, commesse dalle singole imprese per le violazioni alle disposizioni su tempi di guida e riposo (regolamento Ce 561/2006) e tachigrafo (regolamento Ue 165/2014) oppure alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2002/15/Ce registrate nella sezione “sanzioni” del Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (articolo 16 del regolamento Ce 1071/2009).
Le infrazioni si si distinguono tra infrazione più grave (Ipg), infrazione molto grave (Img) e infrazione grave (Ig),
Saranno maggiormente soggette a controlli, più frequenti e rigorosi le imprese che presentano un indicatore della classe di rischio elevato.