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Incriminabile il Conducente che manomette il cronotachigrafo

sabato, 26 Luglio 2025 | NEWS

La vicenda ha avuto origine da una condanna del Tribunale di Vasto nei confronti di un conducente, a quattro mesi di reclusione per aver danneggiato il cronotachigrafo mediante l’applicazione di un magnete, alterando così la registrazione dei dati. La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la condanna, respingendo la tesi difensiva che invocava il principio di specialità per l’applicazione della sola sanzione amministrativa.

Secondo il ricorrente (il conducente) la sanzione applicabile, per il criterio di specialità, si doveva limitare a quanto previsto all’art 179 del Codice della Strada (sanzione amministrativa con sanzione da 866 e 3.644 euro, raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo).

Di seguito l’art. 179 del CDS:
Cronotachigrafo e limitatore di velocità
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. ……
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso specifico il bene da tutelare è doppio: la “Sicurezza della circolazione stradale” (riduzione dei rischi connessi alla circolazione di autoveicoli pesanti (tutela esterna) e la “Sicurezza dei lavoratori” (prevenzione degli infortuni per l’autista attraverso il rispetto dei tempi di guida e riposo)

Pertanto alla disposizione normativa dell’art. 179 del CDS si aggiunge anche la disposizione prevista all’Art. 437 Codice Penale, come di seguito indicato:
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

Tra queste due disposizioni non vi è un carattere di specialità e pertanto le sanzioni sommano: se il conducente, oltre a manomettere il dispositivo, circola anche alla guida del veicolo, potrà essere chiamato a rispondere di entrambi gli illeciti: quello penale (art. 437 c.p.) e quello amministrativo (art. 179, comma 2, CdS). La responsabilità penale si configura se l’autista è anche l’autore della manomissione.

Sentenza Corte di Cassazione – Sezione 1 Penale –  n. 16471

 

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