Utilizzare il pretesto dello “smarrimento” per ottenere una seconda carta tachigrafica ed eludere i tempi di guida e di riposo costituisce a tutti gli effetti un illecito penale. A chiarirlo in modo definitivo è la Corte di Cassazione (Sezione VI Penale) con la sentenza n. 35701 depositata il 9 ottobre 2026.
La vicenda trae origine dal controllo su un conducente trovato in possesso, a bordo del proprio mezzo, della carta tachigrafica di cui aveva formalmente denunciato lo smarrimento presso le forze dell’ordine. L’espediente del doppio documento avrebbe consentito l’uso alternato delle carte per superare i limiti di guida prescritti dalla normativa comunitaria.
Se nei primi gradi di giudizio il fatto era stato qualificato come simulazione di reato (art. 367 c.p.), la Corte di Cassazione ha ridefinito la portata giuridica della condotta:
- Esclusa la simulazione di reato: la semplice dichiarazione di smarrimento non segnala la commissione di un delitto né attiva indagini penali a carico di terzi.
- Confermato il reato di Falso Ideologico (art. 483 c.p.): la falsa attestazione resa al pubblico ufficiale integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
La denuncia di smarrimento non è un mero atto formale: essa costituisce il presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo e ottenere il rilascio del duplicato (art. 29 Reg. UE 165/2014). Attestare il falso in quel verbale equivale a rilasciare dichiarazioni mendaci per il rinnovo della patente o della carta d’identità, condotta punita dal codice penale con la reclusione fino a due anni.
📄 Sentenza Corte di Cassazione n. 35701/2026 (PDF)]Skip to PDF content

