Proseguono le procedure di lavorazione e di accredito per il recupero delle maggiori spese sostenute dalle imprese di autotrasporto sull’acquisto di carburante.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha confermato di aver già validato le istanze relative al primo periodo (marzo-agosto 2026), riconoscendo oltre 375,6 milioni di euro a favore di 24.842 imprese del settore. Le lavorazioni procedono per decreti direttoriali sequenziali.
La concessione del credito da parte del MIT non comporta l’immediata spendibilità delle somme. Il beneficio è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, osservando le seguenti indicazioni:
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Codice Tributo: l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo
7082(denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese di autotrasporto – art. 3 DL 33/2026”). -
Decorrenza: il credito diventa spendibile a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati dal MIT all’Agenzia delle Entrate.
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Verifica preventiva: prima di inoltrare il modello F24, l’impresa deve accertarsi della presenza dell’importo concesso all’interno del proprio Cassetto Fiscale, nell’apposita sezione “Crediti agevolativi”.
Con il Decreto Legge approvato il 23 ottobre 2026, il Governo ha introdotto una seconda finestra temporale di ristoro, stanziando ulteriori 60 milioni di euro dedicati alla copertura dei consumi di gasolio effettuati dal 1° settembre al 5 ottobre 2026.
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Invio domande: il MIT ha confermato che entro la metà di novembre 2026 riaprirà la piattaforma informatica.
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Piattaforma informatica: le nuove istanze dovranno essere presentate sempre in via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

