La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concede contributi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o persone, a soggetti disoccupati o inoccupati e occupati, con priorità di finanziamento per i soggetti disoccupati o inoccupati.
Le domande di contributo possono essere inviate mediante ISTANZA ON LINE dalle ore 9:00 del 27.03.2025 alle ore 24:00 del 31.07.2025.
BANDO ORDINARIO CQC 2025 (MERCI O PERSONE)
Riportiamo le disposizioni pubblicate sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia
- disoccupati o inoccupati o non disoccupati;
- compimento 18 anni d’età;
- residenti da almeno 5 anni nel territorio regionale;
- in possesso dell’idoneità psicofisica alla guida.
B) Misura del contributo
- Per i soggetti disoccupati o inoccupati: 80% della somma preventivata e effettivamente sostenuta, con possibilità di ottenere un’ integrazione dell’ulteriore 20% nei casi di cui alla lettera F).
- Per i soggetti occupati: 50% della somma preventivata e effettivamente sostenuta.
C) Come presentare la domanda di contributo. Termini.
La domanda deve essere presentata unicamente in modalità online, in regola con l’imposta di bollo, utilizzando il link “ accesso al sistema online per la presentazione della domanda”
Si veda le linee guida per la compilazione
- attestazione di frequenza con data successiva al 01.01.2025, su carta intestata, rilasciata dall’ Autoscuola (o dagli altri soggetti abilitati di cui all’art. 4 del Bando) ( utilizzare esclusivamente il fac-simile di cui all’ Allegato 1);
- preventivo dettagliato di spesa predisposto su carta intestata e sottoscritto da un’Autoscuola o da uno dei soggetti abilitati, comprendente le generalità del richiedente, nonché l’esatta indicazione delle specifiche prestazioni finalizzate al conseguimento della CQC da erogarsi successivamente all’iscrizione e dei relativi costi ( si allega fac – simile a mero titolo esemplificativo)
- modulo assolvimento imposta di bollo da Euro 16,00 ( vedasi allegato).
L’eventuale interruzione anticipata del contratto di lavoro prima dei sei mesi dalla sua stipula non dà luogo all’integrazione del contributo.