Con l’Ordinanza numero 21542 anno 2025 pubblicata il 27 luglio 2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che non si può utilizzare il credito d’imposta per le accise sul gasolio da autotrazione prima che siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, in quanto l’uso anticipato di tale credito costituisce una violazione sostanziale e non una “violazione meramente formale”.
Di conseguenza, l’utilizzo anticipato del credito è soggetto a sanzioni amministrative.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza di una Corte di Giustizia Tributaria che aveva qualificato l’utilizzo anticipato del credito da parte della società contribuente come una “violazione meramente formale”, escludendo l’applicazione di sanzioni. L’Agenzia sosteneva che la compensazione anticipata avesse una natura sostanziale, pregiudicando il gettito erariale e l’attività di controllo.
La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia, accogliendo il ricorso e annullando la sentenza precedente. La Corte ha sottolineato che, secondo la normativa di riferimento (art. 4, comma 2, d.P.R. n. 277 del 2000), il credito d’imposta diventa utilizzabile solo dopo il decorso di 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione o dopo l’emissione di un provvedimento di accoglimento.
Perché è una violazione sostanziale? La Corte ha chiarito la differenza tra i vari tipi di violazioni:
- Violazioni sostanziali: incidono sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento
- Violazioni formali: pregiudicano l’attività di controllo, pur non incidendo sui punti precedenti.
- Violazioni meramente formali: non hanno alcun impatto sui punti precedenti e non arrecano alcun danno
Nel caso in esame, la violazione è considerata sostanziale perché l’uso anticipato del credito ha causato un danno erariale, anche se solo temporaneo. La sentenza ribadisce che il credito non è né certo né esigibile prima che siano trascorsi i 60 giorni e che l’uso anticipato vanifica il controllo da parte degli organi preposti.