La Camera dei Deputati ha approvato delle modifiche al Decreto Legge Infrastrutture. Si ricorda che il testo normativo dovrà ricevere l’approvazione anche del Senato entro la scadenza del prossimo 20 luglio, prima di diventare legge. Di seguito un riepilogo di alcune modifiche di interesse dell’autotrasporto.
Tempi di attesa per il Carico e Scarico
La franchigia rimane di 90 minuti per ciascuna operazione, calcolati dall’arrivo del vettore. La novità sostanziale è la specificazione che all’interno di questi 90 minuti sono inclusi anche i periodi di attesa dovuti all’inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce.
In caso di mancato rispetto degli orari o delle modalità di accesso, il vettore potrà dimostrare l’orario di arrivo tramite i sistemi di geolocalizzazione satellitare o il tachigrafo intelligente di seconda generazione.
Obbligo di restituzione imballaggi e Pallets: nuove condizioni per il Vettore
È stata introdotta una modifica all’articolo 11 bis del d.lgs 286/2005, riguardante l’obbligo del vettore di restituzione degli imballaggi e dei pallets. Il vettore non avrà alcun obbligo di gestione e restituzione quando lo stivaggio della merce sui pallets è stato effettuato da soggetti esterni all’impresa di autotrasporto, ovvero tramite “servizi ancillari resi da soggetti che, nell’esecuzione del trasporto, abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni in favore del vettore”.
Trasporti eccezionali: AINOP al centro della gestione dei Corridoi
Viene assegnato un ruolo centrale all’AINOP (Archivio informatico delle opere pubbliche) per l’individuazione e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità. L’AINOP sarà integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio, interfacciandosi con i sistemi informativi di concessionarie autostradali, ANAS, enti locali e altri registri. L’obiettivo è fornire una rappresentazione centralizzata e ottimizzare i percorsi, garantendo maggiore sicurezza. Sono previsti investimenti e un futuro decreto per definire le modalità attuative e una fase di sperimentazione.
Targa prova
La disciplina delle targhe prova rimane invariata rispetto al testo originario del decreto, mantenendo il principio che il numero massimo di autorizzazioni non può superare quello dei dipendenti e degli addetti stabili dell’impresa. Sono state introdotte alcune precisazioni per le imprese che svolgono attività di imbarco e sbarco nei porti, e viene specificato che la targa prova consente il trasporto di un solo passeggero (titolare o dipendente). La violazione di questa prescrizione comporta una sanzione amministrativa.