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Illegittimità dell’eccesso di velocità accertato con apparecchiature non omologate: ordinanza della Corte di Cassazione

sabato, 27 Aprile 2024 | NEWS

Di seguito pubblichiamo l’ordinanza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione del 18 aprile 2024 con la quale si afferma che le multe per eccesso di velocità accertate con apparecchi autovelox sono valide a condizione che questi apparecchi siano omologati ai sensi dell’art. 192 de Regolamento di esecuzione del codice della strada (DPR 495/1992 e ss modifiche).

Si afferma pertanto che gli accertamenti non sono validi se eseguiti con apparecchiature approvate ma prive della procedura di omologazione, come previsto all’art. 142 del comma 6 del Codice della Strada: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.”

Ordinanza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione del 18 aprile 2024

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