Con nota della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del MIT, del 17 Novembre c.a, sono state impartite le istruzioni per la registrazione nell’applicativo REN-Noleggi, dei veicoli presi in locazione senza conducente da parte di imprese di autotrasporto merci in conto terzi.
Si ricorda che tale adempimento è conseguente all’introduzione delle novità all’art. 84 del codice della strada, in esecuzione della nuova direttiva UE 2022/738 (utilizzo di veicoli noleggiati senza conducenti).
L’art. 24 comma 5 del decreto legge 69/2023 prevede che il CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile provveda a iscrivere nel Registro Elettronico Nazionale (REN) il numero di targa del veicolo locato, come disposto dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Di seguito i principali punti:
- Registrazione sull’applicativo REN-Noleggi. A partire dal 20 Novembre p.v sarà disponibile una prima versione dell’applicativo REN-Noleggi per consentire la registrazione delle targhe dei veicoli locati per il trasporto di merci. Obbligate alla registrazione sono le imprese di autotrasporto merci c/terzi iscritte al REN che prendono in locazione senza conducente dei veicoli di massa superiore a 1,5 ton, compresi quelli con targa estera.
L’obbligo va assolto prima di utilizzare il veicolo locato e, per i mezzi già presi in locazione o per quelli che lo saranno con contratti stipulati fino al 15 gennaio 2024, il termine ultimo per provvedervi coincide con questa data.
Per la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi, le imprese possono rivolgersi all’Ufficio di motorizzazione civile territorialmente competente (utilizzando in questo caso l’allegato 2 alla circolare MIT) o a un Operatore professionale autorizzato ad effettuare operazioni sullo Sportello Telematico dell’Automobilista ex l. 264/91.
L’obbligo di registrazione riguarda anche i veicoli presi in locazione di massa inferiore a 1,5 ton, locato da un’impresa iscritta al REN. Esso, invece, non interessa le imprese di trasporto merci in conto proprio.
La ricevuta dell’avvenuta registrazione -ricevuta che, su richiesta, è rilasciata all’impresa locataria- non costituisce documentazione da tenere obbligatoriamente a bordo e, conseguentemente, non è necessario esibirla all’atto del controllo.
- Adeguamento dell’idoneità finanziaria e stabilimento. I veicoli acquisiti in locazione senza conducente si computano nell’idoneità finanziaria dell’impresa locataria con obbligo di quest’ultima di procedere all’immediato adeguamento se, dopo aver preso a noleggio il mezzo, detta idoneità non dovesse più risultare capiente.
Quanto allo stabilimento, in accoglimento ad una espressa richiesta della scrivente, è stato confermato che l’impresa che intenda ricevere l’autorizzazione all’esercizio della professione avendo in disponibilità un solo veicolo preso in locazione, dovrà dichiarazione l’esistenza di un contratto di durata residua pari ad almeno sei mesi e registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle entrate.