A seguito di un’Interrogazione Parlamentare presentata alla Camera dall’On. Gaetana Russo in merito alla legittimità del cd “trazionismo” , il Viceministro on. Rixi ha precisato quanto segue:
– il trazionismo è una prassi consolidata compatibile con la normativa comunitaria (sebbene priva di una disciplina specifica);
– il trazionismo è una fattispecie contrattuale che differisce dal contratto di locazione in quanto “nel contratto di trazione il veicolo rimorchiato non è nella disponibilità di chi esegue il trasporto, che viene effettuato secondo istruzioni di volta in volta fornite dal proprietario del veicolo rimorchiato.
– il trazionismo non risulta in contrasto con le disposizioni introdotte dall’art. 24 (del D.L. 69/2023, che recepisce la direttiva UE738/2022 sulla locazione senza conducente)”.
In conseguenza di queste premesse si può affermare che al trazionismo non si applicano tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla locazione senza conducente, tra cui la redazione di un contratto di noleggio da portare a bordo al mezzo, la dimostrazione del rapporto che lega il conducente con l’impresa titolare del veicolo rimorchiato ed in ultimo l’iscrizione del contratto nel REN-Noleggi.
Di seguito il testo dell’interrogazione parlamentare dell’on. Russo e della risposta del Viceministro Rixi.