Si ritiene utile ricordare dal prossimo 31 dicembre 2024, tutti i conducenti di veicoli muniti del tachigrafo – analogico o digitale – hanno l’obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (dai 28 attuali) alla giornata in cui viene eseguito il controllo su strada (art. 36 del REG.UE 16572014, come modificato dall’art. 2 del REG. UE 1054/2020).
Come indicato da Unioncamere si consiglia di richiedere la sostituzione delle carte conducente rilasciate prima di Giugno 2021 in quanto, anche se in corso di validità, da un punto di vista tecnico non permettono la registrazione delle attività del conducente rilasciate svolte dal 29esimo al 56esimo giorno precedente alla guida. Il rilascio della carta tachigrafica avviene presso la Camere di Commercio competenti per residenza del richiedente, chiedendo la sostituzione della scheda tachigrafica per “modifica dati”.