È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026 il Decreto Interministeriale 23 maggio 2026 (emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).
Il provvedimento dà formale attuazione all’articolo 3 del Decreto-Legge n. 33/2026 (convertito con Legge n. 79/2026), definendo i criteri e le modalità di concessione del credito d’imposta straordinario volto a mitigare gli effetti negativi dell’aumento eccezionale dei costi del carburante sostenuti dalle imprese di autotrasporto.
Soggetti Beneficiari
L’articolo 2 del Decreto stabilisce che possono accedere al contributo straordinario le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano attività di trasporto merci su strada per conto terzi (iscritte ed iscrivibili ai sensi dell’art. 24-ter, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 504/1995).
Esclusioni: Il beneficio non si applica alle imprese che versavano già in stato di difficoltà alla data del 28 febbraio 2026 ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014), fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina comunitaria per le micro e piccole imprese.
Entità e Calcolo del Credito d’Imposta
In base a quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto:
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Soglia di rimborso: Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli dell’azienda.
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Determinazione del costo: L’incremento di costo viene calcolato confrontando la spesa effettiva per i litri acquistati nei mesi coperti dalla misura (risultanti dalle fatture) rispetto al prezzo medio del gasolio rilevato dal MASE per il mese di febbraio 2026.
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Cumulabilità: Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo complessivamente sostenuto.
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Rispetto dei limiti di spesa: Il contributo finale assegnato a ciascuna impresa sarà eventualmente riparametrato in modo proporzionale qualora le risorse complessivamente richieste superino lo stanziamento finanziario previsto dalla legge.
Piattaforma e Procedura di Domanda
Come stabilito dall’articolo 4, le procedure per la presentazione delle istanze saranno gestite per il tramite di un’apposita piattaforma informatica sviluppata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Attraverso il portale le imprese inseriremo i dati identificativi, i riferimenti delle fatture d’acquisto, i litri consumati ed i veicoli impiegati.
I termini esatti e le modalità pratiche di presentazione delle domande saranno ufficializzati con un successivo Decreto Direttoriale del MIT di prossima emanazione.
Modalità di Utilizzo e Regime Fiscale
L’articolo 5 del Decreto disciplina l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto:
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Compensazione tramite F24: Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 10° giorno successivo alla trasmissione dell’elenco dei beneficiari da parte del MIT.
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Termini: Il decreto prevede la fruizione in compensazione entro il 31 dicembre 2026 (sullo sblocco di questo termine FAI e le associazioni di categoria sono già attive per ottenere un differimento).
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Defiscalizzazione: Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109, c. 5 del TUIR).
La pubblicazione del Decreto Interministeriale in Gazzetta Ufficiale rappresenta il passaggio quadro fondamentale. Non appena il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicherà il Decreto Direttoriale attuativo con la data di apertura della piattaforma e le istruzioni informatiche, la segreteria di FAI Friuli Venezia Giulia trasmetterà a tutti gli associati la nota operativa di dettaglio per l’invio delle istanze.
Decreto Interministeriale 23 maggio 2026Skip to PDF content
La Segreteria FAI FVG rimane a disposizione delle imprese associate per ogni necessità.

