L’accordo Stato-Regioni-Provincie sottoscritto in data 17 aprile 2025 ha previsto per i datori di lavoro l’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza per una durata di almeno sedici ore. Si ricorda che l’accordo Stato-Regioni-Provincie sottoscritto in data 17 aprile 2025 recepisce le modifiche all’articolo 37 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti introdotte dal decreto legge 146/2021.
I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso, la cui durata minima è prevista in 16 ore, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dall’articolo 18 del Testo unico, acquisendo le seguenti conoscenze,
- conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
- gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
- sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
- strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione
- competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
L’accordo entra in vigore dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e da quella data i datori di lavoro entro 24 mesi di tempo dovranno concludere il corso di formazione.