ASSOCIAZIONE AUTOTRASPORTATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Tassa sui rimorchi: procedura per l’annullamento delle sanzioni

venerdì, 24 Novembre 2023 | NEWS

Si indicano le varie casistiche e  modalità di eventuale annullamento delle sanzioni per errato pagamento delle tasse automobilistiche (pagamento del bollo in base alla “capacità di traino”).

Principio generale

  • il pagamento del bollo (regione FVG) è determinato nell’importo dalla capacità di raino dell’automotrice (massa rimorchiabile): sono soggetti al pagamento tutti gli autoveicoli nella cui carta di circolazione è presente il dato relativo alla massa rimorchiabile

Eccezioni

  • sono esentati dal pagamento gli autoveicoli in cui è presente l’inibizione al traino per motivi tecnici o inibizione al traino ai fini amministrativi.

Possibilità di annullamento con procedura di autotutela presentando il documento unico di circolazione (libretto di circolazione)

  • Con comunicato del MEF del 28/01/2021 era stato precisato che per i veicoli fino a 6 ton non si prevedesse il pagamento dell’importo di bollo maggiorato se  “……non sono tenuti a corrispondere la maggiorazione della tassa automobilistica, comprensiva dell’importo commisurato alla massa rimorchiabile  degli stessi, qualora dalle risultanze dei documenti di circolazione debba escludersi la possibilità giuridica di traino” (ad esempio perché manca l’annotazione del gancio traino, del gancio specifico, ecc). Va fatta però particolare attenzione in quanto l’invio delle sanzioni per errato/insufficiente pagamento avviene con modalità automatizzate consultando la presenza dalla massa rimorchiabile alle voci O1 e O2 presenti nel documento unico di circolazione. In questi casi è necessario rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per l’autotutela, esibendo la carta di circolazione, da cui si deve poter escludere la possibilità di traino. In particolare laddove nel libretto non sia presente alcuna dicitura relativa al gancio di traino ovvero è presente la dicitura “il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi” sarà possibile produrre all’Ufficio, via mail o via pec, un’istanza di autotutela per l’annullamento dell’atto, allegando copia del libretto e documento di riconoscimento

Si consiglia in ogni caso di procedere con la richiesta presso le Agenzie di pratiche o direttamente in MTC per l’apposizione del tagliando di inibizione al traino ai fini amministrativi (tale procedura evita che negli anni successivi venga inviata una nuova sanzione)

 

Possibilità di annullamento con procedura di autotutela presentando il documento unico di circolazione (libretto di circolazione) + dichiarazione d’impegno

  • Nel caso il documento unico di circolazione riporti la dicitura “il veicolo può essere dotato sin dall’origine del gancio di traino. Qualunque installazione successiva comporta visita e prova” ovvero l’indicazione “ganci alternativi” NON è possibile accogliere l’istanza di autotutela sulla base della sola carta di circolazione (in quanto non può escludersi la possibilità giuridica del traino). In questo caso in aggiunta alla carta di circolazione si dovrà allegare una dichiarazione di impegno  a presentare alla Motorizzazione la richiesta di eliminazione della massa rimorchiabile dal calcolo della tassa automobilistica

Consigliamo comunque in sostituzione della dichiarazione d’impegno di procedere direttamente con l’eliminazione della massa rimorchiabile (viene prodotto un tagliandino da apporre al documento unico di circolazione  con la dicitura “il veicolo non è autorizzato al traino ai fini amministrativi”)

L’Agenzia delle Entrate comunica che in via eccezionale, tenuto conto delle forti difficoltà interpretative e solo ai fini fiscali, l’annullamento delle sanzioni avverrà con efficacia retroattiva (pertanto sulle sanzioni del 2020)

Si riporta una nota informativa dell’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Udine

Le istanze vanno trasmesse con mail a:

GORIZIA dp.gorizia.utgorizia.tasseauto@agenziaentrate.it
MONFALCONE dp.gorizia.utmonfalcone.tasseauto@agenziaentrate.it
PORDENONE dp.pordenone.utpordenone.tasseauto@agenziaentrate.it
TRIESTE dp.trieste.uttrieste.tasseauto@agenziaentrate.it
CERVIGNANO DEL FRIULI dp.udine.utcervignanodelfriuli.tasseauto@agenziaentrate.it
TOLMEZZO dp.udine.uttolmezzo.tasseauto@agenziaentrate.it
UDINE dp.udine.utudine.tasseauto@agenziaentrate.it

 

In alternativa con PEC ai seguenti indirizzi:

PEC DP GORIZIA dp.Gorizia@pce.agenziaentrate.it
PEC DP PORDENONE dp.Pordenone@pce.agenziaentrate.it
PEC DP TRIESTE dp.Trieste@pce.agenziaentrate.it
PEC DP UDINE dp.Udine@pce.agenziaentrate.it

 

 

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