La Direzione Generale per l’Autotrasporto con la circolare prot. 4207 del 9 febbraio 2024 è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti in merito all’onere di registrazione del contratto di locazione senza conducente sull’applicativo “REN-Noleggi” del CED della Motorizzazione.
In sintesi i chiarimenti forniti:
1) SULL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Per ottenere l’autorizzazione o mantenere l’autorizzazione all’esercizio alla professione (quindi l’iscrizione al REN) l’impresa che dispone di un solo veicolo e quest’ultimo è detenuto a titolo di locazione senza conducente, non è necessario che il contratto di locazione sia registrato presso l’Agenzia delle entrate. La durata residua del contratto deve essere pari ad almeno sei mesi.
2) SULL’IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI AI FINI DELLA LOCAZIONE
Per essere locato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi e non è consentito locare veicoli da imprese che effettuano trasporto in conto proprio.
3) SU REQUISITO DI STABILIMENTO E LICENZA COMUNITARIA IN CASO DI VEICOLO IN LOCAZIONE
Fermo restando la necessità di registrare nel REN-Noleggi ogni veicolo disponibile a titolo di locazione, viene chiarito che non si dà corso all’iscrizione al REN né al rilascio della licenza comunitaria se l’impresa dispone solo di un veicolo in locazione e quest’ultimo non è stato registrato nell’applicativo “REN-Noleggi”.
4) SUL REQUISITO DELL’IDONEITA’ FINANZIARIA
Per quanto riguarda il requisito dell’idoneità finanziaria viene precisato che per l’impresa locataria comporta l’onere di adeguare il valore dell’idoneità finanziaria, mentre per l’impresa locatrice comporta una corrispondente riduzione del valore dell’idoneità finanziaria cui è obbligata, che pertanto – nel caso si tratti di impresa di autotrasporto – ha facoltà di dimostrare l’idoneità finanziaria, per il nuovo più basso importo, anche prima della scadenza annuale.
Anche i rimorchi e semirimorchi sono veicoli che possono essere oggetto di locazione (e dunque di registrazione) ma l’impresa nel quantificare i valori in capitale e riserve di cui deve disporre ai fini dell’idoneità finanziaria, parametra tali valori ai veicoli a motore utilizzati o insieme di veicoli accoppiati. Ne deriva che i rimorchi e i semirimorchi locati sono oggetto di registrazione sull’applicativo REN-Noleggi (al pari dei veicoli a motore) ma non rientrano, da soli, nel computo dell’idoneità finanziaria.
5) SULLA TEMPISTICA DI REGISTRAZIONE DEL VEICOLO NELL’APPLICATIVO RENNOLEGGI
La registrazione del veicolo nell’applicativo Ren-Noleggi deve avvenire prima dell’utilizzo del veicolo.
6) SUL RAPPORTO TEMPORALE TRA IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E LA REGISTRAZIONE NELL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI
Il perfezionamento del contratto di locazione precede la registrazione nell’applicativo REN-Noleggi e si ricorda che, in ogni caso, il contratto di locazione o estratto autenticato del contratto costituisce documentazione da portare a bordo del veicolo (unitamente al contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto, qualora non sia il conducente a locare il veicolo).
7) SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BREVE DURATA
Anche i contratti di locazione di breve durata (ipoteticamente, di qualche settimana o qualche giorno) sono soggetti all’obbligo di registrazione. Non è prevista alcuna possibilità di deroga alla registrazione in funzione della durata del contratto di locazione.
8) SULLA REGISTRAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI MOTORIZZAZIONE CIVILE (UMC)
Nel caso l’impresa si rivolga per la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi, all’Ufficio di motorizzazione civile, il termine di conclusione del procedimento di registrazione è pari a trenta giorni. L‘Ufficio di motorizzazione civile provvede a rilasciare ricevuta dell’avvenuta comunicazione (si suggerisce all’impresa, qualora l’utilizzo del veicolo locato inizi prima del completamento della registrazione da parte dell’UMC, di tenere a bordo del veicolo locato la suddetta ricevuta rilasciata dall’UMC oltre i documenti da tenere obbligatoriamente a bordo ex art. 84 comma 4quater del Codice della strada quali il contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto; qualora non sia il conducente a locare il veicolo: contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto).
9) SULL’IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE
All’atto di registrazione viene generato un codice che identifica in modo univoco la registrazione.
10) SULLA PROROGA AL 15 LUGLIO 2024 DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEI VEICOLI LOCATI
La proroga al 15 luglio 2024 riguarda i veicoli locati con contratti stipulati fino alla predetta data; è dunque irrilevante che la data di stipula sia o meno anteriore al 20 novembre 2023 – data dell’avvio in esercizio dell’applicativo REN-Noleggi – o al 15 gennaio 2024 termine originariamente previsto per l’obbligo di registrazione.
In ragione della proroga al 15 luglio 2024, la registrazione in REN Noleggi deve avvenire prima dell’uso del veicolo costituirà un vincolo da quando diverrà obbligatoria la suddetta registrazione (i.e. dal 16 luglio 2024). Naturalmente, fino al 15 luglio resta ferma la facoltà dell’impresa di procedere alla registrazione sia dopo che prima dell’inizio dell’utilizzo del veicolo, registrazione che in ogni caso costituisce uno strumento di certezza giuridica a favore dell’impresa che se ne avvale.
Circolare prot. 4207 del 9 febbraio 2024